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D.Lgs. 106/09 (modifiche al D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)

 

 

NOVITA’ e CHIARIMENTI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL deve essere fatta solo nel caso di nuova elezione o designazione. Per la prima comunicazione vale il nominativo del RLS in carica. Non esiste più l’obbligo di comunicazione annuale.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è prorogata alla pubblicazione di successive indicazioni o, in assenza delle stesse, al 1° agosto 2010. Per l’apposizione della data certa è possibile procedere con la firma del documento da parte di Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (ove nominato), RLS.
In alternativa è possibile adottare altre procedure (posta elettronica certificata, ecc.). In caso di attivazione di nuova attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Per tutte le aziende (anche per quelle con meno di 15 dipendenti) le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate nel luogo concordato dal Datore di Lavoro e dal Medico Competente all’atto della designazione dello stesso. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il Medico Competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio. L’originale della documentazione consegnata dal Medico Competente deve essere conservata dal Datore di Lavoro per almeno 10 anni.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Non è più vietata la visita preassuntiva (la visita preassuntiva, a discrezione del Datore di lavoro, può essere svolta dal Medico Competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL). E’ prevista la visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni consecutivi.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il Duvri (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) non si applica a servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti biologici, etc. o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI (es. lavori che espongono a rischi di seppellimento o di sprofondamento, a profondità superiore a 1,5 m, caduta dall’alto da altezza superiore a 2 m). Viene chiarito che i costi per la sicurezza da indicare nei contratti di appalto sono esclusivamente quelli per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Viene introdotta una sorta di “patente a punti” per le aziende ed i lavoratori autonomi del settore edile. Viene assegnato un punteggio iniziale sulla base del livello di sicurezza aziendale e da questo vengono decurtati punti nel caso di violazioni delle norme. All’azzeramento del punteggio si ha l’impossibilità per l’azienda o per il lavoratore autonomo di procedere allo svolgimento dell’attività nel settore edile.

 Per ulteriori infomazioni potete scirvere : info@aziendesicure.eu.

 

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