D.Lgs. 106/09 (modifiche al D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
NOVITA’ e CHIARIMENTI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
La comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL deve essere fatta solo nel caso di nuova elezione o designazione. Per la prima comunicazione vale il nominativo del RLS in carica. Non esiste più l’obbligo di comunicazione annuale.
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è prorogata alla pubblicazione di successive indicazioni o, in assenza delle stesse, al 1° agosto 2010. Per l’apposizione della data certa è possibile procedere con la firma del documento da parte di Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (ove nominato), RLS. In alternativa è possibile adottare altre procedure (posta elettronica certificata, ecc.). In caso di attivazione di nuova attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività .
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Per tutte le aziende (anche per quelle con meno di 15 dipendenti) le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate nel luogo concordato dal Datore di Lavoro e dal Medico Competente all’atto della designazione dello stesso. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il Medico Competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio. L’originale della documentazione consegnata dal Medico Competente deve essere conservata dal Datore di Lavoro per almeno 10 anni.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Non è più vietata la visita preassuntiva (la visita preassuntiva, a discrezione del Datore di lavoro, può essere svolta dal Medico Competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL). E’ prevista la visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni consecutivi.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il Duvri (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) non si applica a servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti biologici, etc. o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI (es. lavori che espongono a rischi di seppellimento o di sprofondamento, a profondità superiore a
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
Viene introdotta una sorta di “patente a punti” per le aziende ed i lavoratori autonomi del settore edile. Viene assegnato un punteggio iniziale sulla base del livello di sicurezza aziendale e da questo vengono decurtati punti nel caso di violazioni delle norme. All’azzeramento del punteggio si ha l’impossibilità per l’azienda o per il lavoratore autonomo di procedere allo svolgimento dell’attività nel settore edile.